
Facility management
Contratto di manutenzione: durata, disdetta, livelli di servizio
In Svizzera il contratto di manutenzione non è sottoposto a un regime legale speciale: si applica il Codice delle obbligazioni (CO) in base alla natura delle prestazioni.
Un contratto senza regime proprio: perché la qualificazione conta
In Svizzera il contratto di manutenzione non è sottoposto a un regime legale speciale: si applica il Codice delle obbligazioni (CO) in base alla natura delle prestazioni. Una prestazione di diligenza può rientrare nel mandato (art. 394 ss. CO), mentre una prestazione determinata può rientrare nel contratto d’opera (art. 363 CO).
Questa qualificazione determina l’ampiezza degli obblighi del prestatore, la sua responsabilità e le modalità di disdetta. A seconda dei casi, egli deve agire con diligenza oppure consegnare un risultato concordato.
Descrivete le prestazioni prima di fissare i livelli di servizio: intervento puntuale, manutenzione preventiva o messa a disposizione di un servizio. Il contratto deve precisare le prestazioni, i livelli attesi e le conseguenze in caso di inadempimento.
Durata: impegno fermo, rinnovo o proroga tacita
La durata iniziale vincola le parti fino alla scadenza convenuta, salvo il regime legale applicabile. Indicate una data di scadenza o una durata in mesi, poi specificate cosa accade a tale scadenza.
Il contratto può terminare alla scadenza oppure rinnovarsi per un periodo determinato. In caso di rinnovo tacito, precisate la durata del rinnovo e il termine per opporvisi.
Segnate la data limite di disdetta nelle agende di entrambe le parti fin dalla firma. Questo aiuta a evitare che una scadenza mancata inneschi un nuovo periodo contrattuale.
Allineate la durata al ciclo di bilancio e al calendario di rinnovo delle attrezzature. Ciò riduce il rischio di pagare una manutenzione per apparecchiature già sostituite.
Se il contratto rientra nel mandato, una durata determinata o un rinnovo non eliminano il diritto di disdire in qualsiasi momento previsto dall’art. 404 cpv. 1 CO. Questa regola si applica anche ai mandati conclusi per una durata determinata.
Preavviso, forma e prova della disdetta
Per rendere prevedibile l’uscita, precisate il preavviso, il momento da cui decorre e la data di effetto della disdetta. Queste modalità devono tenere conto del regime applicabile al contratto.
Per un mandato, l’art. 404 cpv. 1 CO consente a ciascuna parte di disdire in qualsiasi momento. Questa norma imperativa vale anche per i contratti misti o atipici quando un rapporto di fiducia li riconduce al mandato per la durata contrattuale.
Una disdetta in momento inopportuno può obbligare la parte che recede a indennizzare il danno causato, secondo l’art. 404 cpv. 2 CO. Tale indennizzo non corrisponde al pagamento degli onorari fino alla scadenza del mandato.
In linea di principio, la disdetta non richiede una forma particolare, salvo se il contratto ne prevede una. Una clausola può ad esempio imporre la forma scritta.
Un documento scritto facilita la prova della notifica e della sua data. La raccomandata, l’e-mail con conferma di lettura o la consegna contro firma permettono di conservare una traccia.
Nella sentenza 4A_573/2020 dell’11 ottobre 2021, il Tribunale federale ha esaminato una disdetta senza giusto motivo prima della scadenza convenzionale. Il regime applicabile dipende dalla qualificazione del contratto.
Livelli di servizio: definire il quadro prima di quantificare
Un accordo sul livello di servizio (SLA) fissa la qualità attesa del prestatore. Può precisare in particolare la disponibilità garantita, i tempi di intervento e di risoluzione nonché le penalità in caso di mancato rispetto.
L’SLA disciplina il rapporto e i rimedi in caso di inadempimento. Non si riduce a una griglia di tariffe orarie: fissa impegni prima che si verifichi un guasto.
Distinguete la fornitura di un servizio o di una soluzione dall’assistenza e dalla manutenzione delle apparecchiature. Per quest’ultima, l’SLA riguarda in particolare i tempi di intervento e di sostituzione dei pezzi di ricambio.
Cosa deve quantificare l’SLA
Il tasso di disponibilità si esprime in percentuale e si calcola generalmente su base annuale. Un tasso del 99,999 % corrisponde a circa cinque minuti di indisponibilità all’anno.
Traducete il tasso concordato nella durata massima di indisponibilità tollerata. Precizzate inoltre le fasce coperte: orario d’ufficio, orari estesi o servizio continuo.
Misurate separatamente il tempo di reazione e il tempo di risoluzione: si tratta di due impegni distinti. Indicatori chiave di prestazione consentono inoltre di valutare la prestazione nel tempo.
Un livello unico non è necessariamente adatto all’insieme delle prestazioni. Prevedete soglie differenziate in base al servizio o all’organizzazione, ad esempio per le apparecchiature critiche e per le altre apparecchiature.
Indicatori chiave di prestazione in un SLA
- 99,999%Tasso di disponibilità garantito
- 5Indisponibilità massima annuale
Quando il livello promesso non viene raggiunto
Il contratto può prevedere penali convenzionali, riduzioni degli onorari o risarcimenti del danno. Definite le soglie misurabili che attivano questi meccanismi.
Precisate chi deve accertare l’inadempimento e quali rilevamenti fanno prova. Log, ticket e rapporti periodici possono servire a documentare gli scostamenti.
Senza dati di supervisione utilizzabili, una sanzione rischia di rimanere teorica. Prevedete la produzione regolare di rapporti e l’accesso ai dati necessari per verificare il livello di servizio.
Riservatezza, documentazione e clausola di mediazione
Il prestatore può accedere ai locali, alle apparecchiature e ai dati dell’azienda. Prevedete obblighi di riservatezza che restano applicabili dopo la fine del contratto.
Fissate gli obblighi di documentazione: inventario delle apparecchiature, schemi, procedure operative e di escalation. Questi elementi facilitano la continuità del servizio e la subentrata di un altro prestatore.
Una clausola di mediazione può evitare procedimenti giudiziari costosi e lunghi. Precisate il suo innesco, la designazione del mediatore e il suo coordinamento con i termini contrattuali.


